L’Indennizzo diretto e il procedimento ordinario R.C.A.

L’Indennizzo diretto e il procedimento ordinario R.C.A.

Indennizzo diretto ed R.C.A.

Il c.d. “indennizzo diretto” è un procedimento di liquidazione del risarcimento più semplice e veloce, frutto del Decreto Bersani 01.02.2007, mediante il quale il danneggiato da un incidente stradale può richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni, laddove la responsabilità totale o parziale sia dell’altra persona.

La compagnia assicurativa, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento del danno, ha massimo 60 giorni per la liquidazione dei danni a cose e massimo 90 giorni per la liquidazione delle lesioni personali (salvo sottoscrizione CAI, nel qual caso i termini si dimezzano: rispettivamente a 30 giorni e 60 giorni).

Purtroppo però la procedura di “indennizzo diretto” non è sempre esperibile e si dovrà procedere  con il risarcimento ordinario (ovvero rivolgendosi alla Compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente stradale RCA) nei seguenti casi:

  • Quando i mezzi coinvolti nell’incidente sono superiori a “due”;
  • Quando l’incidente si è verificato fuori dal territorio italiano;
  • Quando uno dei veicoli non risulta assicurato;
  • Quando uno dei mezzi coinvolti non è immatricolato in Italia;
  • Quando uno di due mezzi non è un veicolo a motore;
  • Quando il danno non deriva dalla circolazione di veicoli;
  • Quando le lesioni subite siano superiori a 9% di invalidità permanente o in caso di incidente stradale mortale;
  • Quando non c’è contatto tra i due mezzi.

Pertanto, nei casi in cui è applicabile l’indennizzo diretto, la richiesta risarcitoria andrà presentata presso la sede legale della propria compagnia assicurativa mediante raccomandata A.R. o P.E.C.(posta elettronica certificata) allegando il CAI.

Procedimento ordinario (cosiddetto R.C.A.)

Allorquando, invece, ci si trova nelle ipotesi sopra elencate di esclusione della procedura di “indennizzo diretto”, si applicherà il procedimento ordinario “R.C.A.”, ovvero la persona che ha subito danni si dovrà rivolgere per la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla compagnia assicurativa del responsabile dei danni.

Anche in questo caso la richiesta di risarcimento danni andrà inoltrata con Raccomandata A.R o P.E.C. presso la sede legale della Compagnia Assicurativa R.C.A., la quale avrà 30 giorni per effettuare l’offerta risarcitoria in caso di presentazione di CAI doppia firma, altrimenti – in assenza di CAI avrà 60 giorni per la liquidazione dei danni materiali e 90 giorni in caso di lesioni personali.

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