Incidente con auto senza assicurazione

Incidente con auto senza assicurazione

Incidente con auto senza assicurazione

Il Fondo Vittime della Strada

Nel caso di Risarcimento Danni da Incidente Stradale con auto senza assicurazione è stato istituito il Fondo Vittime della Strada che opera dal 1971, amministrato dalla CONSAP sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di un Istituto che tutela le “vittime” che hanno subito un incidente stradale e che non hanno la possibilità di rivolgersi alla Compagnia Assicurativa del responsabile del sinistro stradale per assenza di copertura assicurativa. Il Fondo viene finanziato dagli stessi conducenti/assicurati i quali corrispondono in occasione del pagamento del premio assicurativo RCA un’aliquota del 2,5% del premio destinata, appunto, a confluire nel Fondo Vittime della Strada. La procedura per richiedere il risarcimento è la seguente: bisogna inoltrare Raccomandata A.R. o PEC all’impresa assicurativa designata” dall’IVASS per la gestione del sinistro.

Tale impresa assicurativa viene individuata sulla base della data del sinistro stradale e della Regione in cui è avvenuto. Il massimale di risarcimento attualmente in vigore è di € 6.070.0000,00 per danni alle persone per sinistro e di € 1.220.000,00 per danni a cose per sinistro.

Quando rivolgersi al Fondo Vittime della Strada

  • Quando i veicoli o i natanti non sono assicurati: in questo caso il Fondo risarcisce le lesioni personali e i danni materiali subiti (in caso di danni materiali si applicherà una franchigia di Euro 500,00).
  • Quando i veicoli o i natanti non sono identificabili: in questo caso il Fondo risarcisce soltanto le lesioni personali, anche se a seguito del Dlg.vo n.198 del 6 novembre 2007, vengono risarciti anche i danni materiali soltanto in caso di “danni gravi alla persona” con una franchigia di Euro 500,00.
  • Quando i veicoli circolano contro la volontà del proprietario: in questo caso il Fondo risarcisce le lesioni personali e i danni materiali subiti.
  • Quando i veicoli o i natanti sono assicurati con Imprese assicurative che si trovano in liquidazione coatta amministrativa: qualora il sinistro sia causato da un veicolo spedito da uno Stato facente parte dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) nel territorio italiano, a far data dalla accettazione della consegna del veicolo e fino allo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), saranno risarcibili sia le lesioni personali sia i danni materiali subiti.

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