Danni Risarcibili in caso di Incidente Stradale Mortale

Danni Risarcibili in caso di Incidente Stradale Mortale

Quali sono i Danni Risarcibili in caso di Sinistro Stradale Mortale

  • Danni patrimoniali “iure proprio” (danno emergente e lucro cessante art. 1223 e 2056 cod.civ.)
    • danno emergente
      Si verifica quando, in conseguenza della morte di un soggetto causata da fatto illecito del responsabile dell’incidente stradale, i suoi congiunti subiscono una perdita e/o una diminuzione economica immediata (ad esempio spese funerarie, spese mediche sopportate prima della morte della vittima, spese sostenute per la riparazione del veicolo incidentato)
    • lucro cessante
      Ovvero una perdita e/o una diminuzione di quei vantaggi e/o benefici economici goduti o che si sarebbero potuti godere in futuro (ad esempio rendite, reddito medio e futuro della vittima e la quota di esso che avrebbe potuto essere destinata a ciascun congiunto)
      La risarcibilità spetta indipendentemente dalla condizione di erede. Mentre è necessario che tutte le spese/costi di cui si chiede il risarcimento siano adeguatamente documentate.
  • Danni da morte non patrimoniali “iure hereditatis”. Consistono nelle sofferenze patite dalla vittima dell’incidente stradale nel lasso di tempo intercorrente tra il sinistro e la morte.Spettano esclusivamente agli eredi della vittima e presuppongono il decorso di un significativo periodo di tempo tra il momento dell’incidente ed il momento della morte della vittima nel corso del quale quest’ultima abbia sofferto e/o subito una grave compromissione psicofisica fino all’evento morte.
    Qualora tra il momento della lesione e il momento della morte sia trascorso un lasso di tempo considerevole in cui la vittima abbia avuto coscienza della propria compromissione psico-fisica, la quantificazione del danno biologico viene fatta direttamente in capo alla vittima ma non in base alle sue aspettative di vita bensì in base al periodo di tempo in cui è sopravvissuto, sulla base di parametri tabellari specifici. Per detto motivo il danno in questione non è riconosciuto nel caso in cui la morte sia avvenuta nell’immediatezza del sinistro stradale e non successivamente al medesimo. L’entità del danno si trasferisce in capo agli eredi della vittima dell’incidente stradale che potranno agire in giudizio contro il responsabile del fatto illecito.
  • Danni non patrimoniali risarcibili “iure proprio” – Danni esistenziali e/o da perdita parentale (art. 2059 cod. civ.).Corrispondono a quei danni subiti dai prossimi congiunti per la sofferenza conseguente alla morte della vittima dell’incidente stradale. Ha natura non patrimoniale come il danno biologico cui si lega strettamente in virtù del fatto che tanto più grave è l’entità delle lesioni psicofisiche tanto più grave è la commozione, inquietudine, dolore patiti dai congiunti.Per tale motivo nella valutazione dell’entità del risarcimento si tiene conto di fattori specifici attinenti o alla vittima (età, handicap, patologie preesistenti, condizione di figlio unico) o ai congiunti della stessa (possibilità di avere altri figli, condizione di orfano di entrambe i genitori). L’entità di tali danni viene definita sulla base di apposite Tabelle di riferimento pubblicate dai Tribunali (di uso diffuso la Tabella di Milano). L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nelle ultime tabelle aggiornate “Edizione 2018” ha predisposto due nuove tabelle relative a due tipi di danno:  – il danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito “da premorienza” e “il danno terminale”.
    • Danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito “da premorienza”.
      Corrisponde a quella fattispecie di danno risarcibile iure hereditatis allorquando un soggetto che ha subito una menomazione invalidante come conseguenza di un evento lesivo, muore prima di avere ottenuto la liquidazione del danno sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita. L’Osservatorio di Milano non ha ritenuto idoneo calcolare il risarcimento, utilizzando un criterio liquidativo diversificato in funzione dell’età del danneggiato, poiché tale parametro può essere utilizzato per stimare l’aspettativa di vita di un soggetto, ma non è adeguato per valutare correttamente un danno subito in un lasso temporale specifico.Pertanto, in caso di danno biologico da premorienza quindi, non si prenderà in considerazione l’età del danneggiato per il calcolo del risarcimento. Le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano hanno infatti adottato un criterio basato sul valore monetario del risarcimento medio annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato in base al rapporto tra la media del risarcimento e dell’aspettativa di vita.
    • Il Danno Terminale, è stato in precedenza tipizzato dalla sola Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU sent. N. 15350/2015). E’ un tipo di danno liquidabile “iure proprio” alla vittima di lesioni mortali nel caso in cui la morte non sia immediata, ma intervenga a distanza di un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni. Il Danno Terminale è stato anch’esso oggetto di elaborazione da parte dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano “Edizione 2018” che ha redatto un’apposita Tabella di Quantificazione.
      • Principio di unitarietà ed omnicomprensività: al fine di evitare il pericolo di duplicazioni risarcitorie, la voce di “danno terminale” è considerata omnicomprensiva e comprende ogni aspetto biologico e sofferenziale collegato alla percezione della morte imminente.
        Per tale motivo la liquidazione del danno terminale esclude la liquidazione separata del danno biologico temporaneo ordinario.
      • Durata limitata: la fattispecie tabellata di “danno terminale” così come elaborata dall’Osservatorio si può protrarre per un tempo massimo di 100 giorni, oltre ai quali tornerà ad essere risarcibile il danno biologico temporaneo ordinario.
      • Coscienza: presupposto necessario affinché si possa parlare di “danno terminale” è la percezione e consapevolezza della vittima della sua morte imminente.
        Pertanto, laddove la stessa versi in stato di incoscienza tale tipologia di danno non potrà essere risarcito.
      • Intensità decrescente e metodo tabellare: il danno decresce con il passare del tempo, atteso che la sofferenza viene percepita con maggiore intensità nel primo periodo, per poi calare col tempo, allorquando la vittima si adatta, si abitua alla nuova condizione, oppure spera di sopravvivere.
        Il metodo tabellare è pertanto decrescente, attribuendo un valore a ciascun giorno di sofferenza sino a giungere al centesimo giorno alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario.
        Si è ulteriormente prevista un’ipotesi di “eccezionale gravità” del caso, e, per questo, si è data la possibilità al Giudice di prevedere nei primi tre giorni di “danno terminale” una liquidazione personalizzata ed equitativa con tetto massimo di valore stabilito in € 30.000,00.
      • Personalizzazione: dal quarto giorno sino ai cento si è prevista la possibilità di personalizzare il danno nella misura del 50% in relazione alle particolari circostanze del caso.

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